Art. 27.
(Avanzamento degli ufficiali).

      1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado; avere svolto adeguatamente le funzioni del proprio

 

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grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ufficiali superiori possono compiere una progressione di carriera fino al grado apicale di colonnello. A decorrere dal 1o gennaio 2008 per rivestire il grado di colonnello è obbligatorio il possesso della laurea.
      2. Per l'avanzamento ai gradi di generale di Corpo d'armata, generale di divisione e maggior generale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in modo eminente. È requisito indispensabile avere diretto per cinque anni un ufficio di mobilitazione o essere stati impiegati per almeno otto anni in un centro di mobilitazione.
      3. Per l'avanzamento ad anzianità deve essere riconosciuto il possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati al comma 1. L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione al Corpo militare nel rispettivo ruolo di anzianità.
      4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua secondo quanto disposto dall'articolo 29.